Art. 13 · Azioni di sostegno

Art. 13

Azioni di sostegno

In vigore dal 16 dic 2025
Azioni di sostegno 1.   Sono azioni di sostegno: a) le attività volte ad aumentare l'interoperabilità e l'intercambiabilità, comprese la certificazione incrociata dei prodotti per la difesa e le attività che portano al riconoscimento reciproco delle certificazioni, o volte ad agevolare l'attuazione di norme militari, in particolare le norme della NATO e altre norme pertinenti, riducendo in tal modo qualsiasi eccessiva differenziazione dei prodotti per la difesa in tutta l'Unione; b) le attività volte ad agevolare l'accesso al mercato della difesa da parte di PMI, mid-cap e start-up, nonché il sostegno nell'ottenimento delle necessarie certificazioni di qualità e di produzione; c) lo sviluppo delle capacità, la formazione, la riqualificazione o il miglioramento del livello delle competenze del personale in relazione alle attività di cui all', paragrafo 1; d) gli appalti di sistemi di protezione fisica e informatica in relazione alle attività di cui all'; e) le azioni di coordinamento e sostegno tecnico, in particolare volte ad affrontare le strozzature individuate nelle capacità di produzione e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione di prodotti di rilevanza per la crisi allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento efficace e la tempestiva disponibilità; f) l'istituzione di un catalogo europeo di vendite militari di cui al capo V; g) il sostegno alla creazione e al funzionamento di SEAP, anche al fine dell’istituzione, della gestione e del mantenimento di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa; h) attività volte ad adeguare e modificare rapidamente i prodotti civili per applicazioni nel settore della difesa; i) azioni di innovazione in materia di difesa, comprese azioni di innovazione di emergenza in materia di difesa in caso di attivazione della misura di cui all'. 2.   Per le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), l'azione è eseguita da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, dei quali almeno due sono stabiliti in almeno due Stati membri diversi. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili non sono controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né si controllano a vicenda. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, le attività di cui al paragrafo 1 possono essere svolte da una SEAP.
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