Art. 12 · Azioni di rafforzamento industriale

Art. 12

Azioni di rafforzamento industriale

In vigore dal 16 dic 2025
Azioni di rafforzamento industriale 1.   Le azioni di rafforzamento industriale consistono in attività connesse all'accelerazione dell'adeguamento ai cambiamenti strutturali da parte della capacità di produzione di prodotti per la difesa, compresi i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in particolare: a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, compresa l'automazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti, o la creazione di nuove capacità di produzione, per quanto riguarda i prodotti per la difesa, i loro componenti e le rispettive materie prime, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario; b) l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale che includano PMI e piccole mid-cap, in uno sforzo industriale congiunto, comprese le attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, di componenti e delle rispettive materie prime, nonché a coordinare le capacità di produzione e i piani di produzione; c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate di prodotti per la difesa, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati; d) la promozione dell'industrializzazione e della commercializzazione dei prodotti per la difesa che sono stati sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione o di altre attività di cooperazione condotte con il sostegno di almeno due Stati membri, anche attraverso l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, il potenziamento della produzione iniziale e la produzione soggetta a licenza, se del caso; e) il collaudo, comprese le necessarie infrastrutture, e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento di prodotti per la difesa, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali. 2.   Per le attività di cui al paragrafo 1, lettera d), l'azione è eseguita da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, dei quali almeno due sono stabiliti in Stati membri diversi. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri diversi non sono controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né si controllano a vicenda. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, le attività di cui al paragrafo 1 possono essere svolte da una SEAP. 4.   Per la produzione di munizioni e missili, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione o le autorità governative competenti degli Stati membri interessati hanno la facoltà di decidere, senza limitazioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa in questione, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, oppure in alternativa, in deroga all', paragrafo 5, hanno ottenuto dal paese terzo non associato o dal soggetto del paese terzo non associato interessato un impegno giuridicamente vincolante di ottenere la suddetta facoltà di decidere entro un termine ragionevole commisurato alla complessità dell'azione in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2033.
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