Art. 1 · Obiettivi generali e oggetto

Art. 1

Obiettivi generali e oggetto

In vigore dal 16 dic 2025
Obiettivi generali e oggetto 1.   Il presente regolamento mira a rafforzare la leadership tecnologica, l'innovazione, la prontezza, la competitività a lungo termine, la resilienza, l'integrazione e la preparazione della base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB), garantendo la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa e contribuendo alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (Defence Technological and Industrial Base – «DTIB ucraina»). 2.   Il presente regolamento stabilisce un bilancio per il periodo 2025-2027 e istituisce: 1) il Programma per l'industria europea della difesa («Programma»), comprendente misure per rafforzare la competitività, la reattività e la capacità dell'EDTIB, come previsto al capo II; 2) lo strumento di sostegno per l'Ucraina, vale a dire un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina, tenendo conto della possibile futura integrazione della DTIB ucraina nell'EDTIB, come previsto al capo III; 3) un quadro giuridico per progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (European Defence Projects of Common Interest - EDPCI), come previsto al capo IV; 4) un meccanismo europeo di vendite militari, come previsto al capo V; 5) un quadro giuridico per le strutture per un programma europeo di armamento (Structures for European Armament Programme – SEAP) come previsto al capo VI; 6) un quadro giuridico per la preparazione e la risposta all'impatto delle crisi di approvvigionamento sul mercato interno, come previsto al capo VII, volto a garantire: a) la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi; e b) il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa, anche prevenendo l'insorgere di ostacoli. 3.   Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro per la propria sicurezza nazionale, come stabilito all', paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
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