Art. 1 · Valori predefiniti

Art. 1

Valori predefiniti

In vigore dal 16 dic 2025
Valori predefiniti 1.   Se le emissioni incorporate nelle merci importate sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956, sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato I del presente regolamento. 2.   Se le emissioni incorporate delle merci complesse sono determinate sulla base di valori effettivi e le emissioni incorporate dei precursori utilizzati nella produzione di tali merci complesse sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 (2) della Commissione, per tali precursori sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato I. 3.   Se le emissioni incorporate indirette specifiche sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956, sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato II del presente regolamento. 4.   Se le emissioni dirette incorporate nell'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956, sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti nell'allegato III del presente regolamento. 5.   In deroga al paragrafo 2, se un paese di produzione non può essere identificato per un precursore, sono utilizzati i valori predefiniti di cui all'allegato IV.
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