Art. 8
Richiesta di informazioni supplementari
In vigore dal 16 dic 2025
Richiesta di informazioni supplementari
Fatti salvi gli e limitatamente ai casi in cui i dati disponibili attraverso il meccanismo di sorveglianza sono insufficienti, le autorità doganali, su richiesta chiaramente definita e debitamente giustificata delle autorità competenti o della Commissione nell'ambito di un'indagine di conformità CBAM, comunicano altri documenti doganali pertinenti loro trasmessi in relazione alle merci dichiarate per l'importazione.
Storico versioni
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