Art. 7 · Portata delle informazioni e mezzi di comunicazione per le merci o i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva di uno Stato membro

Art. 7

Portata delle informazioni e mezzi di comunicazione per le merci o i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva di uno Stato membro

In vigore dal 16 dic 2025
Portata delle informazioni e mezzi di comunicazione per le merci o i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva di uno Stato membro 1.   Per le merci di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, se la dichiarazione di ricevimento è presentata a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210, le autorità doganali comunicano le informazioni di cui all'allegato I o all'allegato II di tale regolamento, su richiesta delle autorità competenti o della Commissione, tramite mezzi di comunicazione alternativi nei casi seguenti: a) se vi è ragionevole motivo di ritenere che le informazioni potrebbero essere inesatte; b) se la Commissione ritiene che un dichiarante CBAM autorizzato non abbia rispettato l'obbligo di presentare la dichiarazione di ricevimento a norma dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210, oppure c) in base alla valutazione del rischio. 2.   Per i prodotti trasformati di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, se la dichiarazione di riesportazione è presentata a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210, le autorità doganali comunicano alla Commissione, su richiesta, la dichiarazione di riesportazione tramite mezzi di comunicazione alternativi.
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