Art. 6
Portata delle informazioni e mezzi di comunicazione ai fini dell'EORI
In vigore dal 16 dic 2025
Portata delle informazioni e mezzi di comunicazione ai fini dell'EORI
1. Se il dichiarante CBAM autorizzato, l'importatore o il rappresentante doganale indiretto indicano il loro numero EORI nella dichiarazione doganale, nel conto di appuramento o in qualsiasi documento pertinente a norma del regolamento (UE) 2023/956, quando dichiarano le merci elencate nell'allegato I di tale regolamento per l'importazione, le autorità doganali comunicano al registro CBAM le informazioni di cui all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se una richiesta è presentata a norma dell', paragrafo 1, lettera c), dell', paragrafo 2, o dell', le autorità doganali comunicano le informazioni richieste al registro CBAM.
3. Se l'importatore non è in possesso di un numero EORI, le autorità doganali comunicano alla Commissione il numero di identificazione diverso dall'EORI, il nome, l'indirizzo e, se disponibili, le informazioni di contatto dell'importatore attraverso il registro CBAM, quando l'importatore importa merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 nel territorio doganale dell'Unione.
4. Se la Commissione ha accesso alle informazioni e ai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo tramite il sistema EORI di cui all'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/512, tali informazioni e dati si considerano comunicati alla Commissione includendo ma non limitatamente ai fini di cui all'articolo 18 e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2619:oj#art-6