Art. 4 · Tempistiche per la comunicazione delle informazioni su richiesta

Art. 4

Tempistiche per la comunicazione delle informazioni su richiesta

In vigore dal 16 dic 2025
Tempistiche per la comunicazione delle informazioni su richiesta 1.   Ai fini del presente regolamento, le autorità doganali comunicano le informazioni richieste dalla Commissione o dalle autorità competenti entro la fine del mese successivo a tale richiesta al registro CBAM o con mezzi di comunicazione alternativi. Le autorità doganali possono chiedere una proroga del termine di cui al comma precedente se la richiesta comprende una serie complessa di informazioni. Tale proroga non supera i tre mesi dalla data della richiesta di proroga da parte delle autorità doganali. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali comunicano le informazioni, se disponibili, entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta, quando le informazioni sono richieste ai fini del monitoraggio della soglia unica basata sulla massa di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956.
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