Art. 3 · Mezzi di comunicazione

Art. 3

Mezzi di comunicazione

In vigore dal 16 dic 2025
Mezzi di comunicazione 1.   Ai fini del presente regolamento, le autorità doganali comunicano al registro CBAM i dati di cui all' mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   Qualora la Commissione abbia accesso alle informazioni e ai dati di cui al presente regolamento, conformemente all'articolo 103 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione (9), le informazioni e i dati di cui all' del presente regolamento si considerano comunicati alla Commissione e convalidati ai fini del presente regolamento. 3.   Qualora la trasmissione delle informazioni di cui all' del presente regolamento non fosse automatizzata, o qualora le informazioni non fossero disponibili mediante il meccanismo di sorveglianza, le autorità doganali, su richiesta delle autorità competenti o della Commissione, trasmettono le informazioni con mezzi di comunicazione alternativi. 4.   Le autorità competenti o la Commissione possono chiedere alle autorità doganali di convalidare le informazioni trasmesse al registro CBAM conformemente al presente regolamento. La richiesta è motivata e contiene le informazioni pertinenti e necessarie.
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