Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

In vigore dal 16 dic 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2016/794 Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato: 1) all’ sono aggiunte le lettere seguenti: «w) “SIENA”: l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application), gestita da Europol, che facilita lo scambio di informazioni; x) “funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione”: un funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione quale definito all’, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1240/oj).»;" 2) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative che sono condotte: i) congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri; ii) nel quadro di squadre investigative comuni, conformemente all’articolo 5 e, ove opportuno, in collegamento con Eurojust; iii) nel quadro di task force operative; o iv) nel quadro dei distacchi di Europol a fini di sostegno operativo;» ; ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni, anche mediante supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario;» ; iii) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) sviluppare i centri specializzati dell’Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell’ambito degli obiettivi di Europol, fra cui il Centro europeo contro il traffico di migranti istituito a norma dell’articolo 9 bis e il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;» ; iv) la lettera s) è sostituita dalla seguente: «s) agevolare lo svolgimento di attività di scambio di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, anche sulle persone di cui alla lettera r);» ; v) è inserita la lettera seguente: «y bis) prestare particolare attenzione, nel sostenere le autorità competenti degli Stati membri nel contesto delle indagini, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, anche quando tali reati riguardano attività svolte tramite Internet;» ; vi) è aggiunta la lettera seguente: «z bis) sostenere gli Stati membri, anche attraverso lo sviluppo di strumenti specifici, nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici, allo scopo di prevenire o combattere le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol di cui all’articolo 3; il trattamento dei dati biometrici soddisfa le norme minime di qualità applicabili ed è effettuato in conformità degli articoli 18 e 18 bis e delle garanzie di cui al presente regolamento, in particolare dei principi di stretta necessità e proporzionalità di cui all’articolo 30.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell’Unione per la lotta alla criminalità. Europol fornisce inoltre assistenza nell’attuazione operativa di tali priorità, in particolare sostenendo le autorità competenti degli Stati membri nel rafforzare ulteriormente la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats — EMPACT) quale quadro coerente volto a prevenire e combattere le minacce poste dalle reti criminali, anche agevolando e fornendo sostegno amministrativo, logistico, finanziario e operativo alle attività operative e strategiche guidate dagli Stati membri, compreso il relativo scambio di informazioni.» ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti. Il personale Europol può fornire sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell’esecuzione di misure investigative da parte di dette autorità, su loro richiesta e conformemente al diritto nazionale, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni e altre forme di trattamento dei dati, fornendo supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense ed essendo presente durante l’esecuzione di tali misure. Il personale Europol non ha, di per sé, il potere di eseguire misure investigative.» ; 3) l’articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese informazioni relative alle forme di criminalità la cui prevenzione o lotta sono considerate prioritarie dall’Unione, come il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «6 bis.   Ciascuno Stato membro che costituisca una task force operativa, vi partecipi o la sostenga fornisce senza ritardo, utilizzando SIENA, tutte le informazioni pertinenti a Europol e agli altri Stati membri che costituiscono tale task force operativa, vi partecipano o la sostengono e, se del caso, le rende direttamente accessibili conformemente all’articolo 20, paragrafo 2 bis, comprese le informazioni relative a indagini finanziarie parallele volte all’individuazione e alla confisca di beni di origine illecita. 6 ter.   Ciascuno Stato membro che istituisca o partecipi a un’azione operativa EMPACT sostenuta da Europol utilizza, ove possibile, SIENA per fornire senza ritardo tutte le informazioni pertinenti a Europol e agli altri Stati membri. 6 quater.   Ciascuno Stato membro nel cui territorio si svolga un distacco di Europol a fini di sostegno operativo fornisce senza ritardo tutte le informazioni pertinenti a Europol, utilizzando SIENA e, se possibile e conformemente al proprio diritto nazionale, permettendo al personale Europol e agli esperti nazionali distaccati nel suo territorio di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati nazionali.» ; c) al paragrafo 7, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Fatta salva l’assunzione delle proprie responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico e la tutela della sicurezza interna, gli Stati membri non sono tenuti, in singoli casi concreti, a fornire informazioni ai sensi del paragrafo 6, lettera a), del paragrafo 6 bis, del paragrafo 6 ter o del paragrafo 6 quater qualora ciò:» ; d) sono inseriti i paragrafi seguenti: «7 bis.   Ciascuno Stato membro collega a SIENA i propri funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione designati dalle autorità competenti degli Stati membri, al fine di trasmettere le informazioni pertinenti a Europol, direttamente o tramite le autorità nazionali competenti conformemente al paragrafo 5 e al paragrafo 6, lettera a). Il funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione che non possa essere connesso a SIENA per motivi giuridici, organizzativi o tecnici trasmette le informazioni pertinenti a un’autorità nazionale competente attraverso altri canali sicuri. Tale autorità competente trasmette le informazioni a Europol, conformemente al paragrafo 5 e al paragrafo 6, lettera a). 7 ter.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione non designati dalle autorità competenti degli Stati membri trasmettono le informazioni pertinenti a tale autorità nazionale competente attraverso canali sicuri. Dopo aver valutato le informazioni di cui al paragrafo 5 e al paragrafo 6, lettera a), tale autorità competente le trasmette a Europol.» ; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 bis Compiti e composizione del Centro europeo contro il traffico di migranti 1.   Il Centro europeo contro il traffico di migranti è istituito in seno a Europol quale centro specializzato dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera l). 2.   Il Centro europeo contro il traffico di migranti sostiene gli Stati membri nel prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. 3.   Il Centro europeo contro il traffico di migranti comprende personale Europol e rappresentanti di Eurojust e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, conformemente ai rispettivi mandati. Europol può invitare altri partecipanti per coinvolgerli nello svolgimento dei compiti del Centro europeo contro il traffico di migranti. 4.   Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione sul funzionamento del Centro europeo contro il traffico di migranti, anche per quanto riguarda i suoi compiti e la sua composizione. Gli organismi o le agenzie dell’Unione coinvolti partecipano in conformità dei rispettivi mandati.» ; 5) all’articolo 18, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) facilitazione, anche tramite SIENA, dello scambio d’informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private;» ; 6) l’allegato I è così modificato: a) il sesto trattino («organizzazione del traffico di migranti») è sostituito dal seguente: «— traffico di migranti;» ; b) è aggiunto il trattino seguente: «— violazione delle misure restrittive dell’Unione.».
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