Art. 2 · Quadro di gestione dei rischi

Art. 2

Quadro di gestione dei rischi

In vigore dal 16 dic 2025
Quadro di gestione dei rischi I requisiti di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2160 si applicano mutatis mutandis ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per quanto riguarda l’obbligo di disporre di un quadro di gestione dei rischi di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera f bis), del regolamento (UE) n. 910/2014.
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