Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335

In vigore dal 15 dic 2025
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 è così modificato: 1) all' è aggiunto il seguente secondo comma: «Le emissioni di CO2 di riferimento adeguate, di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1242, per il periodo di riferimento dell'anno 2025 e i periodi successivi figurano nell'allegato del presente regolamento.»; 2) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Specifica dei veicoli rappresentativi per i = 1 Per determinare le emissioni di CO2 di riferimento adeguate (i = 1), i veicoli rappresentativi specifici dei sottogruppi di veicoli 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH sono veicoli inclusi nel registro centralizzato di cui all'articolo 13 quater del regolamento (UE) 2019/1242, che sono stati comunicati nel periodo di riferimento dell'anno 2019 e che sono classificati come rappresentativi nel registro centralizzato. I valori del carico utile da usare per la determinazione delle emissioni di CO2 sono definiti nell'allegato I, punto 2.5.1, del regolamento (UE) 2019/1242. Il coefficiente di ponderazione statistica di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1242 è pari a 1 per tutti i veicoli rappresentativi" ; 3) l'allegato del regolamento (UE) 2025/2335 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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