Art. 9 · Misure di eradicazione

Art. 9

Misure di eradicazione

In vigore dal 15 dic 2025
Misure di eradicazione 1.   Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato, le autorità competenti adottano nelle zone infestate le misure seguenti: a) abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi collegati all’organismo nocivo specificato e rimozione completa delle radici se sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici della pianta infestata; b) abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate ed esame di tali piante specificate per verificare se presentano o meno segni di infestazione; c) rimozione, esame e smaltimento sicuro delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento; d) rimozione, esame e smaltimento sicuro del legno e del materiale da imballaggio di legno associati all’infestazione, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento; e) divieto di spostamento delle piante, del legno e del materiale da imballaggio di legno potenzialmente infestati al di fuori dell’area delimitata; f) indagine sull’origine dell’infestazione mediante tracciamento delle piante, del legno, del materiale da imballaggio di legno e degli altri oggetti associati all’infestazione, e loro esame per verificare se presentano o meno segni di infestazione, compreso il campionamento distruttivo mirato; g) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre specie vegetali non sensibili; h) divieto di presenza all’aperto di nuove piante specificate nell’area di cui alla lettera b), fatta eccezione per: — i luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; e — le piante sentinella; i) sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento dall’area delimitata delle piante specificate e del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati; j) misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o dall’ente che ne sia responsabile; k) qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente all’ISPM n. 9 (10), e all’applicazione di un approccio sistematico secondo i principi stabiliti nell’ISPM n. 14 (11). Nei casi di cui alla lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi inseriti in profondità e radici superficiali, essi devono essere collocati nel terreno ad almeno 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti. Se le piante infestate sono state individuate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato, l’abbattimento e la rimozione sono effettuati prima dell’inizio del periodo di volo successivo. 2.   Le indagini ufficiali annuali entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e la progettazione dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un livello di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 99 %. 3.   In caso di spostamento del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati al di fuori dell’area delimitata e qualora all’interno dell’area delimitata non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione, il legno o il materiale da imballaggio di legno specificato è spostato, sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori dell’area delimitata per garantire un trattamento immediato o una trasformazione immediata conformemente all’allegato VIII, punti da 33 a 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’autorità competente effettua al momento opportuno indagini annuali per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante ispezioni delle piante specificate entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione. 4.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), se un’autorità competente conclude che non è opportuno procedere all’abbattimento di un numero limitato di singole piante, per motivi connessi al loro particolare valore sociale, culturale o ambientale, tali singole piante sono sottoposte a un esame individuale mensile per verificare se presentano o meno segni di infestazione e sono adottate misure alternative all’abbattimento che garantiscano un elevato livello di protezione per prevenire un’eventuale diffusione dell’organismo nocivo specificato a partire da queste piante.
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