Art. 5
Definizione di aree delimitate
In vigore dal 15 dic 2025
Definizione di aree delimitate
1. Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato.
2. A seguito di una conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato e della definizione dell’area delimitata di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano senza indugio il livello di infestazione mediante un’indagine di delimitazione.
3. Se, sulla base dei risultati dell’indagine di cui all’, per almeno quattro anni consecutivi l’autorità competente conclude che il livello di infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato è tale da renderne impossibile l’eradicazione, l’autorità competente può decidere di passare a un regime di contenimento. In tali casi l’autorità competente notifica immediatamente alla Commissione i dettagli della nuova area delimitata per il contenimento che intende designare o modificare, cosicché tale area sia inclusa nell’elenco delle aree delimitate per il contenimento di cui all’allegato I.
4. L’area delimitata è costituita da:
a)
una zona comprendente la totalità delle piante infestate e delle piante specificate che potrebbero diventare infestate entro un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate («zona infestata»);
b)
una zona cuscinetto:
i)
con un’ampiezza di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un’area delimitata per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato;
ii)
con un’ampiezza di almeno 4 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un’area delimitata per il contenimento.
5. La delimitazione dell’area delimitata si basa sugli elementi seguenti:
a)
i principi scientifici, la biologia dell’organismo nocivo specificato, il livello di infestazione, la particolare distribuzione delle piante specificate nell’area interessata e le prove dell’insediamento dell’organismo nocivo specificato;
b)
un’indagine di delimitazione con una progettazione e uno schema di campionamento che consentano di rilevare un livello di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di sicurezza del 95 %;
c)
gli orientamenti dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio.
6. Ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui all’ l’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 1 km laddove l’autorità competente concluda che è possibile eradicare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle circostanze relative al focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante specificate.
Nel caso di un’area delimitata per il contenimento l’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 2 km se l’autorità competente considera adeguata la distanza per il contenimento dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle circostanze relative al focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante specificate.
All’interno delle aree delimitate le autorità competenti provvedono affinché il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.
Storico versioni
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