Art. 3
Indagini nel territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate
In vigore dal 15 dic 2025
Indagini nel territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate
1. Le autorità competenti svolgono indagini annuali basate sul rischio delle piante specificate nelle aree dei loro territori in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato per rilevarne la presenza.
2. La progettazione e lo schema di campionamento di tali indagini consentono di rilevare all’interno dello Stato membro interessato, con un sufficiente livello di sicurezza, un basso livello di presenza di piante infestate.
Le indagini si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante.
3. Le indagini sono effettuate:
a)
sulla base del livello del rispettivo rischio fitosanitario;
b)
all’aperto, nelle aree naturali e urbane, come pure nei vivai, nei centri per il giardinaggio, nei centri di vendita, in segherie di legno di latifoglie, nei luoghi in cui sono immagazzinate o commercializzate merci connesse ai materiali da imballaggio di legno e in altri siti pertinenti, a seconda dei casi;
c)
in periodi adatti dell’anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo, della presenza e della biologia delle piante specificate, nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa ad Aromia bungii.
4. Le indagini consistono:
a)
nell’esame visivo delle piante specificate; e
b)
se del caso, nella cattura, nel prelievo di campioni e nello svolgimento di prove.
A integrazione degli esami visivi è possibile ricorrere a cani da fiuto appositamente addestrati, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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