Art. 10 · Misure di contenimento

Art. 10

Misure di contenimento

In vigore dal 15 dic 2025
Misure di contenimento 1.   Nella zona infestata delle aree delimitate per il contenimento elencate nell’allegato I le autorità competenti adottano le misure seguenti: a) abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi collegati all’organismo nocivo specificato e rimozione completa delle radici se sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici della pianta infestata; b) rimozione, esame e smaltimento delle piante abbattute a norma della lettera a) e delle loro radici, adottando le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato dopo l’abbattimento; c) divieto di spostamento delle piante, del legno e del materiale da imballaggio di legno potenzialmente infestati al di fuori dell’area delimitata; d) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante non sensibili; e) divieto di presenza all’aperto di nuove piante specificate nella zona infestata, ad eccezione dei luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e delle piante sentinella; f) sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento delle piante specificate e del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati al di fuori dell’area delimitata stabilita a norma dell’; g) misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all’accessibilità e all’abbattimento e alla distruzione adeguati di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, da chi ne detenga la proprietà o dalla persona che ne sia responsabile; h) qualsiasi altra misura che possa contribuire al contenimento dell’organismo nocivo specificato. Nel caso di cui alla lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi inseriti in profondità e radici superficiali, essi devono essere collocati nel terreno ad almeno 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti. Le attività di abbattimento iniziano immediatamente, tuttavia nei casi in cui le piante infestate sono state individuate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato, l’abbattimento e la rimozione sono effettuati prima dell’inizio del periodo di volo successivo. Le indagini ufficiali annuali entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e la progettazione dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un livello di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 99 %. 2.   In caso di spostamento del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati al di fuori dell’area delimitata e qualora all’interno dell’area delimitata non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione, il legno o il materiale da imballaggio di legno specificato è spostato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori dell’area delimitata per garantire un trattamento immediato o una trasformazione immediata conformemente all’allegato VIII, punti da 33 a 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’autorità competente effettua al momento opportuno indagini annuali per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante ispezioni delle piante specificate entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione. 3.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato nella zona cuscinetto sia stata ufficialmente confermata, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2520:oj#art-10