Art. 5 · Deliberazioni

Art. 5

Deliberazioni

In vigore dal 12 dic 2025
Deliberazioni 1.   Partecipano alla deliberazione soltanto i membri della commissione. Tuttavia il presidente può autorizzare ad assistervi altre persone, quali il personale di cancelleria o gli interpreti. 2.   Le deliberazioni sono segrete. 3.   Nel corso delle deliberazioni dei membri della commissione di ricorso, il relatore esprime la propria opinione per primo ed il presidente per ultimo.
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