Art. 1 · Composizione della commissione di ricorso e qualifiche dei suoi membri

Art. 1

Composizione della commissione di ricorso e qualifiche dei suoi membri

In vigore dal 12 dic 2025
Composizione della commissione di ricorso e qualifiche dei suoi membri 1.   La commissione di ricorso è composta da due membri aventi una formazione tecnica e da un membro avente una formazione giuridica che ne è il presidente. 2.   I membri aventi una formazione tecnica hanno supplenti. I membri aventi una formazione tecnica e i loro supplenti sono in possesso di un diploma di laurea o di una qualifica equipollente e hanno una solida esperienza professionale nel settore della certificazione, della sorveglianza, dell’applicazione delle norme o delle prestazioni ambientali dei voli, in una o più delle discipline o dei settori indicati nell’allegato del presente regolamento. 3.   Il membro avente una formazione giuridica ha un supplente che funge da presidente supplente. Sia il membro avente una formazione giuridica sia il suo supplente possiedono una laurea in giurisprudenza e vantano una riconosciuta esperienza nel settore del diritto dell’Unione e internazionale pubblico. 4.   Se ritiene che la natura del ricorso lo richieda, la commissione di ricorso può invitare fino a due membri supplenti a fungere da membri supplementari con diritto di voto nell’ambito del caso. La commissione di ricorso è quindi composta da quattro o cinque membri.
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