Art. 6 · Applicazione temporanea delle misure

Art. 6

Applicazione temporanea delle misure

In vigore dal 12 dic 2025
Applicazione temporanea delle misure 1.   Le misure di cui agli articoli da 2 a 4 sono temporanee. Esse sono mantenute fintantoché la messa a disposizione della Russia delle risorse significative per proseguire le sue azioni nel contesto della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina ponga o minacci di porre gravi difficoltà economiche all’interno dell’Unione e degli Stati membri e persista il rischio di provocare un ulteriore grave deterioramento della situazione economica nell’Unione e negli Stati membri. A tal fine, le misure di cui al presente regolamento cessano di applicarsi quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la Russia cessa la sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina; b) la Russia fornisce all’Ucraina riparazioni nella misura necessaria a consentire la ricostruzione senza conseguenze economiche e finanziarie negative per l’Unione; e c) le azioni della Russia nel contesto della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina hanno oggettivamente cessato di comportare un forte rischio di gravi difficoltà per l’economia dell’Unione e dei suoi Stati membri. 2.   Al fine di assicurare la natura temporanea delle misure di cui agli articoli da 2 a 4 conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto della relazione di cui all’, modifica il presente regolamento, anche adottando disposizioni appropriate, strettamente necessarie e temporanee per garantire la cessazione ordinata di tali misure, tenendo conto della necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori dell’Unione e degli Stati membri.
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