Art. 4 · Salvaguardie

Art. 4

Salvaguardie

In vigore dal 12 dic 2025
Salvaguardie 1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite a norma del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata dalla Federazione russa, dalle persone giuridiche, dalle entità e dagli organismi di cui all’ o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. Non è riconosciuta, attuata o eseguita nell’Unione, finché è in vigore il presente regolamento, nessuna decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa ottenuta dalla Federazione russa, dalle persone giuridiche, dagli organismi e dalle entità di cui all’, o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, in relazione alle misure di cui all’. 2.   In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato ai sensi del paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto. 3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
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