Art. 5 · Termini e condizioni per l'applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza in relazione alla piattaforma unica di segnalazione

Art. 5

Termini e condizioni per l'applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza in relazione alla piattaforma unica di segnalazione

In vigore dal 11 dic 2025
Termini e condizioni per l'applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza in relazione alla piattaforma unica di segnalazione Il CSIRT che ha ricevuto per primo la notifica può decidere di ritardare la diffusione delle notifiche attraverso la piattaforma unica di segnalazione istituita dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/2847 qualora l'ENISA abbia informato la rete di CSIRT, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, di tale regolamento, che la piattaforma unica di segnalazione è stata interessata da un incidente di cibersicurezza che mette in dubbio la sua capacità di garantire la riservatezza delle informazioni notificate. In tali casi il CSIRT che ha ricevuto per primo la notifica può ritardare la diffusione attraverso la piattaforma unica di segnalazione fino a quando l'ENISA non abbia informato la rete di CSIRT che è stata ripristinata la capacità della piattaforma di garantire la riservatezza delle notifiche.
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