Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«CSIRT che ha ricevuto per primo la notifica»: il CSIRT designato come coordinatore che ha ricevuto per primo la notifica a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/2847;
2)
«CSIRT pertinente»: il CSIRT designato come coordinatore sul cui territorio il fabbricante ha indicato che il prodotto con elementi digitali è stato messo a disposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2026:881:oj#art-2