Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 dic 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «CSIRT che ha ricevuto per primo la notifica»: il CSIRT designato come coordinatore che ha ricevuto per primo la notifica a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/2847; 2) «CSIRT pertinente»: il CSIRT designato come coordinatore sul cui territorio il fabbricante ha indicato che il prodotto con elementi digitali è stato messo a disposizione.
Storico versioni

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