Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 dic 2025
Il regolamento delegato (UE) 2021/2223 è così modificato: (1) all’, il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) “dati statistici”: i dati resi anonimi e utilizzati unicamente al fine di elaborare relazioni statistiche a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), dei regolamenti (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816, e i regolamenti (UE) 2024/982 (*2)*, (UE) 2024/1358 (*3)*, (UE) 2025/12 (*4)* e (UE) 2025/13 (*5)* del Parlamento europeo e del Consiglio; (*1)  * Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj)." (*2)  * Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento “Prüm II”) (GU L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj)." (*3)  * Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj)." (*4)  * Regolamento (UE) 2025/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri al fine di migliorare e agevolare le verifiche alle frontiere esterne, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2019/817 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio (GU L, 2025/12, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/12/oj)." (*5)  * Regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 (GU L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj).»;" (2) l’ è così modificato: a) è inserito il paragrafo 3 bis seguente: «3 bis.   L’archivio centrale contiene le statistiche necessarie per elaborare relazioni sul funzionamento tecnico dei sistemi in conformità dei regolamenti di cui all’, paragrafo 1.» ; b) al paragrafo 5 sono aggiunte le lettere seguenti: «f) relazioni a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008; g) statistiche a norma dell’articolo 45 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008; h) relazioni a norma dell’articolo 45 bis del regolamento (UE) n. 767/2008, contenenti le seguenti statistiche sulle registrazioni conservate nel sistema di informazione visti: i) relazioni e statistiche giornaliere e relazioni trimestrali personalizzate in conformità dell’articolo 45 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, relative ai visti di transito aeroportuale e ai visti per soggiorni di breve durata; ii) statistiche trimestrali sui visti per soggiorni di lunga durata richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati, e sui permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati, in conformità dell’articolo 45 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008; iii) statistiche periodiche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del sistema di informazione visti in conformità dell’articolo 45 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008; i) relazioni a norma dell’articolo 9 undecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, contenenti le seguenti statistiche: i) statistiche generate dall’EES indicanti tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto; ii) statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuti a un rischio di immigrazione illegale, per la sicurezza o per la salute pubblica associato a uno specifico gruppo di titolari di visto; j) statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 e dall’EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e soggiorni fuoritermine da parte di titolari di visto o respingimenti; k) relazioni a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2025/12, contenenti le seguenti statistiche: i) statistiche trimestrali sul funzionamento del router e sull’osservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2025/12 da parte dei vettori aerei; ii) informazioni statistiche necessarie ai fini delle relazioni di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2025/12 e dell’elaborazione di statistiche conformemente all’articolo 38, paragrafo 5, del medesimo regolamento; iii) tatistiche periodiche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del router conformemente all’articolo 38, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/12.»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le relazioni tecniche di cui al paragrafo 3 contengono statistiche riguardanti l’uso del sistema, la disponibilità, gli incidenti, la capacità operativa, l’esattezza dei dati biometrici, la qualità dei dati e, se del caso, le operazioni pendenti.» ; (3) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’accesso all’archivio centrale da parte del personale debitamente autorizzato è concesso e gestito conformemente all’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, all’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860, all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861, all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816, all’articolo 72 del regolamento (UE) 2024/982, all’articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1358, all’articolo 38 del regolamento (UE) 2025/12 e all’articolo 39 del regolamento (UE) 2025/13.» .
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