Art. 3
Ritiro dal mercato
In vigore dal 11 dic 2025
Ritiro dal mercato
1. Le scorte esistenti dell’additivo di cui all’, destinate ad animali non da produzione alimentare, e delle premiscele che lo contengono sono ritirate dal mercato entro il 1o aprile 2026.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 1o aprile 2026 e destinati ad animali non da produzione alimentare sono ritirati dal mercato entro il 1o luglio 2026.
Storico versioni
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