Art. 1 · Modifiche e rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210

Art. 1

Modifiche e rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210

In vigore dal 10 dic 2025
Modifiche e rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 è così modificato e rettificato: (1) All'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti e rettificati dai seguenti: «1.   Il registro CBAM è una banca dati elettronica standardizzata e sicura, contenente i dati dei conti CBAM, delle dichiarazioni CBAM, delle domande per ottenere la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, di importatori delle merci di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, della registrazione delle persone delegate ad agire in nome e per conto di esse, della registrazione dei gestori, delle comunicazioni delle emissioni, della registrazione dei verificatori, delle relazioni di verifica redatte dai verificatori e dei documenti giustificativi rilasciati dai verificatori, della persona indipendente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 (“la persona indipendente”) nonché di altri importatori ai fini del monitoraggio dell'elusione di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento e che assicura l'accesso, la gestione dei casi e la riservatezza. 2.   Il registro CBAM rende possibile la comunicazione, la notifica, la registrazione, i controlli e gli scambi di informazioni tra la Commissione, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti, le persone cui è stata revocata la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, le persone delegate ad agire in nome e per conto di tali persone, i gestori, i verificatori e le persone indipendenti.» ; (2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante CBAM autorizzato, e dell'importatore che supera la soglia unica basata sulla massa (“la soglia unica basata sulla massa”) di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956, e l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita una persona diversa dal dichiarante CBAM autorizzato che introduce merci nel territorio doganale dell'Unione nei casi di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2023/956, comunicano alla Commissione le decisioni in materia di sanzioni tramite il registro CBAM.» ; (3) l'articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) per la registrazione degli utenti e la gestione dell'accesso di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione (*1) per gli Stati membri, la Commissione, i dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti, le persone titolari di un'autorizzazione revocata e le persone delegate ad agire in nome e per conto di tali persone; b) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), di cui all'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/512, che assicura la verifica incrociata dei dati EORI elencati nell'allegato del presente regolamento; c) il sistema Surveillance, sviluppato attraverso il sistema Surveillance 3 (SURV3) nell'ambito del CDU, di cui all'articolo 100 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/512; (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2025/512, 20.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj).»;" ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) il sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS2) di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e all'articolo 70 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/512;»; b) è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3.   Se un'autorità competente conclude che un importatore supera la soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto, 1, del regolamento (UE) 2023/956, le autorità doganali ne sono informate per mezzo del sistema CRMS2 attraverso il registro CBAM.» ; (4) all'articolo 6, il primo comma è modificato come segue: «La Commissione e le autorità competenti nazionali designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi di cui agli articoli 4 e 5 allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali componenti. Le autorità doganali designano altresì punti di contatto ai fini del CBAM. Le autorità competenti e le autorità doganali possono avvalersi dei punti di contatto esistenti.»; (5) l'articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase: «La domanda di autenticazione e verifica dell'accesso è presentata all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento.»; b) al paragrafo 6, sono aggiunti i seguenti commi: «Se il richiedente, il dichiarante autorizzato CBAM o la persona a cui la qualifica di dichiarante autorizzato CBAM è stata revocata delega l'accesso al registro CBAM, la persona è identificata mediante le credenziali usate per la gestione dell'accesso UUM&DS di cui ai paragrafi 1 e 5. Detta persona può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellata dal registro CBAM. Al ricevimento di tale domanda, l'autorità competente dello Stato membro che ha concesso l'accesso al registro CBAM lo disattiva per mezzo del sistema UUM&DS.»; (6) l'articolo 9 è così modificato e rettificato: a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il portale CBAM destinato ai dichiaranti costituisce il punto di accesso unico al registro CBAM per i dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti, le persone cui è stata revocata la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e le persone delegate ad agire in nome e per conto di tali persone.»; b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera d) seguente: «d) l'utilizzazione delle informazioni fornite dal portale CBAM destinato ai gestori.»; (7) l'articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il portale CBAM destinato ai gestori costituisce il punto di accesso unico al registro CBAM per i gestori, i verificatori e le persone indipendenti. Il portale è accessibile da Internet.» ; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il portale CBAM destinato ai gestori è utilizzato dai gestori, dai verificatori e dalle persone indipendenti conformemente agli articoli 9, 10 e 10 bis del regolamento (UE) 2023/956, rispettivamente, per le seguenti azioni:»; ii) sono inserite le seguenti lettere c bis) e c ter): «c bis) agevolare la verifica e la certificazione delle informazioni registrate dal gestore, dal verificatore o dal dichiarante CBAM autorizzato; c ter) agevolare lo scambio di informazioni fra il gestore, il verificatore, la persona indipendente e il dichiarante CBAM autorizzato;»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il gestore, il verificatore e la persona indipendente utilizzano il servizio centrale di accesso dell'UE gestito dalla Commissione per richiedere l'accesso al registro CBAM.» ; d) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 5 a 9: «5.   La persona indipendente presenta una richiesta di registrazione nel registro CBAM all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo nazionale di accreditamento. La persona indipendente presenta la richiesta di registrazione entro due mesi dalla data in cui l'accreditamento è stato concesso, ma non prima del 1° dicembre 2026. L'autorità competente registra le informazioni sulla persona indipendente nel registro CBAM. 6.   La richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 comprende gli elementi seguenti: a) il nome e l'identificazione univoca di accreditamento della persona indipendente; b) gli ambiti di accreditamento pertinenti per il CBAM; c) il paese di stabilimento della persona indipendente; d) la data effettiva di certificazione e relativa scadenza; e) qualsiasi informazione su eventuali misure amministrative imposte alla persona indipendente pertinenti per il CBAM; f) una copia del certificato di accreditamento pertinente per il CBAM. 7.   L'autorità competente notifica alla persona indipendente la registrazione nel registro CBAM. L'autorità competente notifica inoltre la registrazione alla Commissione e alle altre autorità competenti attraverso il registro CBAM. 8.   La persona indipendente notifica all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intercorsa dopo la registrazione nel registro CBAM. L'autorità competente garantisce che il registro CBAM sia debitamente aggiornato. 9.   L'autorità competente cancella la persona indipendente dal registro CBAM se questa non è più qualificata per un ambito di attività pertinente ai fini del CBAM o se non ha ottemperato all'obbligo di cui al paragrafo 8. L'autorità competente notifica la cancellazione della registrazione alla Commissione e alle altre autorità competenti. L'autorità competente cancella le informazioni su tale persona indipendente dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate.» ; (8) all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Le autorità doganali utilizzano il registro CBAM e vi hanno accesso per convalidare le autorizzazioni e condividere ulteriori dati doganali, se del caso.» ; (9) all'articolo 12, sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti: «2 bis.   Il portale CBAM destinato alla Commissione europea è interoperabile con una sezione distinta affinché la Commissione svolga i compiti di cui agli articoli 15 e 27 del regolamento (UE) 2023/956. 2 ter.   La Commissione registra e mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni e i dati pertinenti attraverso il portale CBAM destinato alle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, laddove tali informazioni e dati siano ritenuti necessari affinché le autorità competenti svolgano i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2023/956.» ; (10) all'articolo 18, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) gestione del gestore, del verificatore e della persona indipendente;»; (11) l'articolo 19 è così modificato e rettificato: a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il trattamento dei dati personali per la gestione dell'accesso dei dichiaranti CBAM autorizzati, dei richiedenti, delle persone cui è stata revocata la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, delle persone delegate ad agire in nome e per conto di tali persone, stabiliti nel loro Stato membro conformemente agli articoli 8, 11 e 13 del presente regolamento;»; b) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera d): «d) il trattamento dei dati personali ai fini del monitoraggio della soglia unica basata sulla massa a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 956/2023.»; (12) l'articolo 21 è così modificato e rettificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti, le persone cui è stata revocata la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati e le persone delegate ad agire in nome e per conto di tali persone possono accedere ai loro dati personali inseriti nel registro CBAM dopo la loro registrazione in detto registro.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I gestori, i verificatori e le persone indipendenti possono accedere ai loro dati personali inseriti nel registro CBAM dopo la loro registrazione nel registro CBAM. A norma degli articoli 9, 10 e 10 bis, del regolamento (UE) 2023/956, i dichiaranti CBAM autorizzati possono accedere ai dati personali registrati dai gestori, dai verificatori e dalle persone indipendenti nel registro CBAM o trattarli in altro modo, se i gestori hanno concesso un'autorizzazione a tale fine conformemente all'articolo 10, paragrafo 7.» ; (13) all'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «La data di registrazione dei dati personali di cui al primo comma è la data che cade per prima tra quelle indicate di seguito: a) l'autorità competente rifiuta di concedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato; b) la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è revocata; c) un gestore, un verificatore, una persona indipendente o la persona delegata ad agire in nome e per conto di tali persone è stata cancellata dal registro CBAM.».
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