Art. 2 · Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/486

Art. 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/486

In vigore dal 10 dic 2025
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 all’articolo 22, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «L’autorità competente può chiedere al dichiarante CBAM autorizzato di fornire informazioni aggiuntive e formulare osservazioni con riguardo alle informazioni sulle quali l’autorità competente intende basare la propria decisione di revocare l’autorizzazione prima di adottare tale decisione o di avviare una procedura di consultazione a norma dell’articolo 26.».
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