Art. 2
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/486
In vigore dal 10 dic 2025
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/486
all’articolo 22, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«L’autorità competente può chiedere al dichiarante CBAM autorizzato di fornire informazioni aggiuntive e formulare osservazioni con riguardo alle informazioni sulle quali l’autorità competente intende basare la propria decisione di revocare l’autorizzazione prima di adottare tale decisione o di avviare una procedura di consultazione a norma dell’articolo 26.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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