Art. 7 · Tenuta dei registri relativi a partire dal 2027

Art. 7

Tenuta dei registri relativi a partire dal 2027

In vigore dal 10 dic 2025
Tenuta dei registri relativi a partire dal 2027 1.   Le piattaforme d’asta e la Commissione conservano le informazioni di cui all’ in forma elettronica in modo sicuro per un periodo di cinque anni civili successivi all’anno civile cui le informazioni si riferiscono. 2.   Su richiesta della Commissione, le piattaforme d’asta forniscono tempestivamente le informazioni a norma dell’ durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le piattaforme d’asta comunicano senza indebito ritardo alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che potrebbero avere un impatto sul calcolo del prezzo medio a norma dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2548:oj#art-7