Art. 6 · Accesso alle informazioni a partire dal 2027

Art. 6

Accesso alle informazioni a partire dal 2027

In vigore dal 10 dic 2025
Accesso alle informazioni a partire dal 2027 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2027, le piattaforme d’asta forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per calcolare il prezzo dei certificati CBAM a norma dell’ alla fine del periodo d’offerta di ciascuna asta che gestiscono. 2.   La Commissione ha accesso immediato, diretto e gratuito alle informazioni di cui al paragrafo 1.
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