Art. 8
Uso di valori effettivi per l'energia elettrica e le emissioni indirette
In vigore dal 10 dic 2025
Uso di valori effettivi per l'energia elettrica e le emissioni indirette
1. Gli elementi di prova per dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'allegato IV, punto 5, del regolamento (UE) 2023/956 sono forniti nell'allegato II, punto D.2.4, del presente regolamento.
2. Gli elementi di prova per dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'allegato IV, punto 6, del regolamento (UE) 2023/956 sono forniti nell'allegato II, punto D.4.3, del presente regolamento.
3. Al fine di dimostrare il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i gestori indicano nella comunicazione delle emissioni del gestore che sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato IV, punto 5, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, al punto 5, primo comma, lettera b), di tale allegato in relazione al collegamento diretto tra l'impianto di produzione di energia elettrica e il sistema di trasmissione dell'Unione. I gestori forniscono al verificatore gli elementi di prova di cui all'allegato II, punto D.2.4, del presente regolamento a sostegno di tale indicazione.
4. Al fine di dimostrare il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il gestore, in un addendum alla comunicazione delle emissioni del gestore creato separatamente per ciascun dichiarante CBAM autorizzato che ha importato energia elettrica dall'impianto di tale gestore e che intende utilizzare i valori effettivi per tale energia elettrica, indica, per ciascuno di tali dichiaranti CBAM autorizzati, che sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato IV, punto 5, primo comma, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, al punto 5, primo comma, lettera b), di tale allegato in relazione all'assenza di congestione fisica della rete. Nell'addendum per ciascun dichiarante CBAM autorizzato, il gestore indica anche la quantità di energia elettrica importata dal dichiarante CBAM autorizzato per la quale sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato IV, punto 5, del regolamento (UE) 2023/956 e fornisce al verificatore gli elementi di prova pertinenti di cui all'allegato II, punto D.2.4, del presente regolamento a sostegno di tale indicazione.
5. Ai fini della dimostrazione del rispetto die criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i gestori indicano nella comunicazione delle emissioni del gestore che sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato IV, punto 6, del regolamento (UE) 2023/956, e forniscono al verificatore gli elementi di prova di cui all'allegato II, punto D.4.3, del presente regolamento a sostegno di tale indicazione.
6. Le emissioni incorporate effettive dell'energia elettrica e le emissioni indirette incorporate effettive sono calcolate utilizzando le norme di cui all'allegato II, sezione D.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2547:oj#art-8