Art. 7 · Identificazione del periodo di riferimento

Art. 7

Identificazione del periodo di riferimento

In vigore dal 10 dic 2025
Identificazione del periodo di riferimento 1.   Per determinare le emissioni incorporate effettive di una merce, il periodo di riferimento durante il quale la merce è stata prodotta è determinato conformemente al secondo comma. Se una merce è stata importata nel 2026, il periodo di riferimento è il 2026. Se la merce è stata importata nel corso di un anno diverso dal 2026, il periodo di riferimento è automaticamente l'anno civile durante il quale la merce è stata importata. Tuttavia, se vi sono prove sufficienti per determinare il momento effettivo di produzione, il periodo di riferimento è il periodo durante il quale la merce è stata prodotta. 2.   In deroga al paragrafo 1, il periodo di riferimento per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione è l'anno di importazione.
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