Art. 14 · Precursori prodotti in periodi di riferimento diversi o presso impianti diversi

Art. 14

Precursori prodotti in periodi di riferimento diversi o presso impianti diversi

In vigore dal 10 dic 2025
Precursori prodotti in periodi di riferimento diversi o presso impianti diversi 1.   Se un impianto che produce merci complesse riceve da un altro impianto precursori con un determinato codice NC prodotti in periodi di riferimento diversi, le emissioni incorporate delle merci complesse, per la parte di emissioni incorporate nei precursori con tale codice NC, sono determinate come la media ponderata delle emissioni incorporate nei precursori con tale codice NC prodotti in tali periodi di riferimento diversi. 2.   Se un impianto che produce merci complesse riceve precursori con un determinato codice NC da più impianti, le emissioni incorporate delle merci complesse, per quanto riguarda le emissioni incorporate nei precursori con tale codice NC, sono automaticamente determinate come la media ponderata delle emissioni incorporate nei precursori con tale codice NC ricevuti dai diversi impianti. 3.   Se i gestori forniscono al verificatore prove sufficienti atte a dimostrare che, dei precursori con un determinato codice NC ricevuti da più impianti, l'impianto che produce le merci complesse ha utilizzato, per un determinato processo di produzione, solo i precursori provenienti da un unico impianto o da un sottoinsieme di impianti, le emissioni incorporate di tali precursori utilizzati nelle merci prodotte attraverso tale processo di produzione sono determinate, rispettivamente, sulla base delle emissioni incorporate dei precursori ottenuti da tale singolo impianto, o come media ponderata delle emissioni incorporate nei precursori ricevuti da tale sottoinsieme di impianti.
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