Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 dic 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di urea, anche in soluzione acquosa, con o senza additivi e con concentrazioni variabili di azoto a seconda della diluizione della soluzione acquosa, attualmente classificata con i codici NC 3102 10 12 , 3102 10 15 , 3102 10 19 e 3102 10 90 , originaria della Russia. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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