Art. 6
Riservatezza
In vigore dal 9 dic 2025
Riservatezza
1. Tutte le parti coinvolte nelle valutazioni inter pares rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in modo da tutelare, in particolare:
a)
i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali di persone fisiche o giuridiche, compreso il codice sorgente, tranne i casi cui si applica l’ della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
b)
l’efficace attuazione del presente regolamento;
c)
gli interessi di sicurezza pubblica e nazionale;
d)
l’integrità del procedimento penale o amministrativo.
2. Il gruppo incaricato della valutazione inter pares fa in modo che tutte le informazioni ottenute attraverso il processo di valutazione inter pares siano trattate in modo sicuro. Una volta redatte la relazione finale e la sintesi di cui all’, paragrafo 4, il gruppo incaricato della valutazione inter pares, comprensivo degli eventuali osservatori, elimina o distrugge tutti i documenti, a eccezione della relazione finale e della sintesi, che sono stati raccolti o prodotti nell’ambito del processo di valutazione inter pares.
3. Tenendo conto delle migliori pratiche esistenti delle NCCA, l’ENISA può elaborare, in collaborazione con l’ECCG, orientamenti sulle comunicazioni sicure e riservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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