Art. 3 · Specifiche tecniche per la trasmissione di impronte digitali e fotografie

Art. 3

Specifiche tecniche per la trasmissione di impronte digitali e fotografie

In vigore dal 4 dic 2025
Specifiche tecniche per la trasmissione di impronte digitali e fotografie Le specifiche tecniche e il formato per la trasmissione di impronte digitali e fotografie di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1727 sono stabiliti nell’allegato III del presente regolamento.
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