Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 dic 2025
Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati a esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, esclusi: i prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, detti «magnetici»; i prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»); i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciai al silicio detti «magnetici»; e i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , ex 7209 18 99 , ex 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7211 23 30 , ex 7211 23 80 , ex 7211 29 00 , 7225 50 80 , 7226 92 00 (codici TARIC 7209 15 00 90, 7209 18 99 90, 7209 25 00 90, 7211 23 80 19, 7211 23 80 95, 7211 23 80 99, 7211 29 00 19, 7211 29 00 99) e originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

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