Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 dic 2025
All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058, il primo comma è sostituito dal seguente: «I controlli di identità, compresi i controlli di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, in base alle quali le merci al dettaglio devono essere preimballate e recare una marcatura, sono eseguiti presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord con un tasso di frequenza dell’8 % su tutte le partite di merci al dettaglio di cui all’, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo.».
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