Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 1 dic 2025
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico. 2.   Il presente regolamento si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa nel Mar Baltico espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti.
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