Art. 1
Definizioni
In vigore dal 28 nov 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«criteri comuni»: i criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell’informazione quali definiti all’, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 o quali definiti nelle norme di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del medesimo regolamento di esecuzione;
2)
«metodologia comune di valutazione»: la metodologia comune per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell’informazione quale definita all’, punto 2), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 o quale definita nelle norme di cui all’, paragrafo 2, lettere c) e d), del medesimo regolamento di esecuzione.
Storico versioni
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