Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 28 nov 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «criteri comuni»: i criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell’informazione quali definiti all’, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 o quali definiti nelle norme di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del medesimo regolamento di esecuzione; 2) «metodologia comune di valutazione»: la metodologia comune per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell’informazione quale definita all’, punto 2), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 o quale definita nelle norme di cui all’, paragrafo 2, lettere c) e d), del medesimo regolamento di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2392:oj#art-1