Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 nov 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico e suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonatobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio, in forma solida o in soluzione acquosa, attualmente classificato con il codice NC 2931 49 80 (codice TARIC 2931 49 80 60) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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