Art. 9 · Scambio di informazioni utili tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate

Art. 9

Scambio di informazioni utili tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate

In vigore dal 26 nov 2025
Scambio di informazioni utili tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate 1.   L’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano le informazioni utili di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679. Tali informazioni comprendono, ove applicabile: a) le informazioni sull’avvio di un’indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679; b) le richieste di informazioni a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e i relativi documenti risultanti da tali richieste; c) le informazioni sull’uso di altri poteri di indagine di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i relativi documenti risultanti dall’esercizio di tali poteri di indagine; d) nel caso in cui sia previsto un rigetto o un’archiviazione totali o parziali del reclamo, i motivi di rigetto o archiviazione addotti dall’autorità di controllo capofila; e) le informazioni sulla risoluzione rapida del reclamo a norma dell’ del presente regolamento; f) la sintesi delle questioni principali e le osservazioni su tale sintesi di cui all’ del presente regolamento; g) le informazioni sull’ambito dell’indagine; h) le informazioni sugli sviluppi o sulle constatazioni che potrebbero comportare la modifica dell’ambito dell’indagine o l’avvio di una nuova indagine; i) le informazioni sulle misure adottate e sull’analisi giuridica effettuata al fine di determinare se vi sia stata una violazione del regolamento (UE) 2016/679 prima dell’elaborazione delle constatazioni preliminari e prima dell’elaborazione del progetto di decisione; j) le constatazioni preliminari; k) le risposte delle parti sottoposte a indagine alle constatazioni preliminari; l) le opinioni del reclamante sulla versione non riservata delle constatazioni preliminari e, se del caso, su altri aspetti dell’indagine in merito ai quali potrebbero essere state presentate osservazioni formali scritte dal reclamante m) in caso di rigetto o archiviazione totale o parziale del reclamo, le osservazioni scritte del reclamante; n) le informazioni su eventuali misure pertinenti adottate dall’autorità di controllo capofila dopo il ricevimento delle risposte delle parti sottoposte a indagine alle constatazioni preliminari e prima della trasmissione del progetto di decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679; o) le opinioni delle parti sottoposte a indagine sul progetto di decisione riveduto; p) qualsiasi altra informazione ritenuta utile e pertinente ai fini dell’indagine. 2.   Nel corso dell’indagine, l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo quanto prima e in ogni caso non più tardi di una settimana dalla data in cui tali informazioni diventano disponibili, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2016/679. 3.   Il comitato può specificare le modalità e i requisiti per lo scambio di informazioni utili tra le autorità di controllo.
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