Art. 8
Cooperazione tra le autorità di controllo
In vigore dal 26 nov 2025
Cooperazione tra le autorità di controllo
Ai fini della cooperazione nell’adoperarsi per raggiungere un consenso a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, le autorità di controllo possono utilizzare tutti i mezzi previsti da tale regolamento, compresa l’assistenza reciproca a norma dell’articolo 61 di tale regolamento e le operazioni congiunte a norma dell’articolo 62 di tale regolamento.
Storico versioni
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