Art. 6
Procedura di cooperazione semplice
In vigore dal 26 nov 2025
Procedura di cooperazione semplice
1. Una volta formatasi un’opinione preliminare sulle questioni principali dell’indagine, l’autorità di controllo capofila può cooperare con le altre autorità di controllo interessate mediante una procedura di cooperazione semplice, conformemente al presente articolo, se:
a)
ritiene che non esista alcun ragionevole dubbio sull’ambito dell’indagine, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione su cui si svolgerà l’indagine; e
b)
le questioni di fatto e di diritto individuate dall’autorità di controllo capofila non richiedono un’ulteriore cooperazione con le altre autorità di controllo interessate che sarebbe necessaria ai fini di un’indagine complessa, in particolare quando tali questioni possono essere affrontate sulla base di precedenti decisioni in casi analoghi.
Se l’autorità di controllo capofila applica la procedura di cooperazione semplice di cui al primo comma, non si applicano gli , l’, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’, paragrafo 2, del presente regolamento. L’autorità di controllo capofila presenta un progetto di decisione conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 entro il termine di cui all’, paragrafo 6, del presente regolamento.
2. Entro sei settimane da quando l’autorità di controllo capofila conferma la propria competenza a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento o da quando il comitato adotta una decisione vincolante a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, l’autorità di controllo capofila notifica alle altre autorità di controllo interessate la sua intenzione di applicare la procedura di cooperazione semplice e fornisce informazioni sulle caratteristiche del caso utili a stabilire se le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state soddisfatte.
3. Qualora una delle altre autorità di controllo interessate si opponga all’applicazione della procedura di cooperazione semplice entro due settimane dal ricevimento della notifica, tale procedura non si applica e l’autorità di controllo capofila redige una sintesi delle questioni principali conformemente all’ e coopera con le altre autorità di controllo interessate secondo le procedure di cui al capo III.
4. Nell’applicare la procedura di cooperazione semplice, l’autorità di controllo capofila, prima di presentare un progetto di decisione, provvede affinché, se del caso, le parti sottoposte a indagine abbiano il diritto di essere ascoltate e il reclamante abbia la possibilità di esprimersi. Ai fini del presente paragrafo, continuano ad applicarsi le modalità e i requisiti amministrativi previsti dal diritto processuale nazionale dell’autorità di controllo capofila, o dell’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo, a seconda dei casi.
5. Il capo III non si applica a casi trattati dall’autorità di controllo interessata ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2518:oj#art-6