Art. 5 · Risoluzione rapida

Art. 5

Risoluzione rapida

In vigore dal 26 nov 2025
Risoluzione rapida 1.   Un reclamo riguardante un trattamento transfrontaliero che riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679 può, se del caso, essere risolto mediante una procedura che consenta la sua risoluzione rapida da parte: a) dell’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo, dopo aver determinato in via preliminare che il reclamo riguarda un trattamento transfrontaliero e prima dell’eventuale trasmissione del reclamo all’autorità di controllo ritenuta competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila; o b) dell’autorità di controllo capofila alla quale è stato trasmesso il reclamo, in qualsiasi momento prima della presentazione delle constatazioni preliminari alle altre autorità di controllo interessate a norma dell’ del presente regolamento o, qualora si applichi la procedura di cooperazione semplice di cui all’ del presente regolamento, prima della presentazione del progetto di decisione. Le autorità di controllo possono incoraggiare e agevolare la risoluzione rapida dei reclami e comunicare a tal fine con la parte sottoposta a indagine o con il reclamante, a seconda dei casi. 2.   Ai fini di una risoluzione rapida, se l’autorità di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), accerta, sulla base di elementi di prova, che è stata posta fine alla presunta violazione, tale autorità di controllo considera il reclamo privo di oggetto.: Qualora accerti che un reclamo è privo di oggetto, l’autorità di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), informa il reclamante, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro: a) che è stata posta fine alla presunta violazione e considera il reclamo privo di oggetto; b) delle conseguenze della risoluzione rapida; e c) della possibilità per il reclamante di sollevare un’obiezione alla risoluzione rapida entro quattro settimane dal ricevimento di tali informazioni. 3.   Nell’ambito di un procedimento dinanzi all’autorità di controllo cui è stato presentato un reclamo, qualora il reclamante non sollevi obiezioni entro il termine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera c), tale autorità di controllo, entro due settimane a decorrere dalla scadenza di tale termine, conclude che il reclamo è stato risolto e ne informa il reclamante, la parte sottoposta a indagine e, se del caso, l’autorità di controllo capofila. 4.   Nell’ambito di un procedimento dinanzi all’autorità di controllo capofila alla quale è stato trasmesso il reclamo, qualora il reclamante non sollevi obiezioni entro il termine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del presente articolo, tale autorità di controllo capofila presenta un progetto di decisione conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 entro quattro settimane a decorrere dalla scadenza di tale termine, al fine di adottare una decisione definitiva conformemente all’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 che stabilisca che il reclamo è stato risolto. 5.   La risoluzione rapida di un reclamo non pregiudica l’esercizio, da parte dell’autorità di controllo capofila, dei poteri di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione alla stessa questione. 6.   Gli articoli da 10 a 20 non si applicano ai reclami risolti a norma del presente articolo.
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