Art. 4 · Reclami riguardanti un trattamento transfrontaliero

Art. 4

Reclami riguardanti un trattamento transfrontaliero

In vigore dal 26 nov 2025
Reclami riguardanti un trattamento transfrontaliero 1.   Un reclamo basato sul regolamento (UE) 2016/679 e riguardante un trattamento transfrontaliero è ricevibile a condizione che includa le informazioni seguenti: a) il nome e i dati di contatto della persona che presenta il reclamo; b) se il reclamo è presentato da un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro di cui all’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, la prova che tale organismo, organizzazione o associazione sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro; c) se il reclamo è presentato in base all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, il nome e i dati di contatto dell’organismo, dell’organizzazione o dell’associazione senza scopo di lucro che presenta il reclamo e la prova che tale organismo, organizzazione o associazione senza scopo di lucro agisce sulla base del mandato conferito dall’interessato; d) informazioni che facilitino l’identificazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oggetto del reclamo; e) una descrizione della presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679. Ai fini della ricevibilità di un reclamo riguardante un trattamento transfrontaliero non è necessario richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle di cui al primo comma. Continuano ad applicarsi le modalità e i requisiti amministrativi previsti dal diritto processuale nazionale dell’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo. 2.   Qualora accerti che un reclamo non contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, l’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo dichiara tale reclamo irricevibile entro due settimane dal ricevimento dello stesso e ne comunica i motivi al reclamante. 3.   Affinché il reclamo sia ricevibile, il reclamante non è tenuto a contattare la parte sottoposta a indagine prima di proporlo. Fatto salvo il primo comma, se il reclamo riguarda l’esercizio di un diritto dell’interessato che si fonda sulla presentazione da parte di quest’ultimo di una richiesta al titolare del trattamento, tale richiesta è rivolta al titolare del trattamento prima che sia presentato il reclamo. 4.   L’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo determina, in via preliminare, quanto segue: a) se esso riguarda un trattamento transfrontaliero; b) quale sia l’autorità di controllo ritenuta competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679; e c) se si applica l’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679. 5.   In caso di ricevibilità di un reclamo che riguarda un trattamento transfrontaliero e in assenza di una risoluzione rapida a norma dell’, l’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo trasmette il reclamo all’autorità di controllo ritenuta competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila entro sei settimane dal suo ricevimento e ne informa il reclamante. La determinazione della ricevibilità del reclamo da parte dell’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo è vincolante per l’autorità di controllo capofila. 6.   Entro sei settimane dal ricevimento di un reclamo, l’autorità di controllo ritenuta competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila conferma la propria competenza o, se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle altre autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale, deferisce la questione al comitato per la composizione delle controversie conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679. Se l’autorità di controllo ritenuta competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila non conferma la propria competenza o non deferisce la questione al comitato entro il termine di cui al primo comma, l’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo deferisce la questione al comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») per la risoluzione delle controversie a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679. 7.   Fatta salva la ricevibilità del reclamo, l’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo o l’autorità di controllo capofila può chiedere al reclamante di presentare informazioni supplementari al fine di agevolare il trattamento di tale reclamo e consentire un’indagine completa al riguardo. 8.   L’autorità di controllo capofila informa senza ritardo la parte sottoposta a indagine in merito alla presentazione di un reclamo e ai suoi principali elementi.
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