Art. 36 · Disposizioni transitorie

Art. 36

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 nov 2025
Disposizioni transitorie I capi III e IV si applicano alle indagini d’ufficio avviate dopo il 2 aprile 2027 e alle indagini basate su un reclamo presentato dopo il 2 aprile 2027. I capi V e VI del presente regolamento si applicano a tutti i casi deferiti al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell’articolo 65 e alla procedura d’urgenza a norma dell’articolo 66, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 dopo il 2 aprile 2027.
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