Art. 33 · Parere d’urgenza o decisione vincolante d’urgenza a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679

Art. 33

Parere d’urgenza o decisione vincolante d’urgenza a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679

In vigore dal 26 nov 2025
Parere d’urgenza o decisione vincolante d’urgenza a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 1.   La richiesta di un parere d’urgenza o di una decisione vincolante d’urgenza del comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 contiene quanto segue: a) una sintesi dei fatti pertinenti; b) una giustificazione della necessità urgente di adottare misure adeguate per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, tenendo conto delle circostanze eccezionali che richiedono l’adozione di tali misure, in particolare eventuali elementi che l’autorità di controllo competente avrebbe dovuto prendere in considerazione per proteggere i diritti e le libertà degli interessati; c) ove pertinenti e disponibili, informazioni su eventuali misure di indagine adottate dall’autorità di controllo richiedente sul territorio dello Stato membro dell’autorità di controllo che richiede un parere urgente o una decisione vincolante d’urgenza e risposte ricevute dalle parti sottoposte a indagine o qualsiasi altra informazione in possesso di tale autorità di controllo richiedente; d) le opinioni dell’autorità di controllo competente di cui all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679; 2.   Il comitato può chiedere ulteriori documenti a un’autorità di controllo in relazione alla questione ad esso sottoposta. 3.   Entro una settimana dal ricevimento dei documenti e delle informazioni di cui al paragrafo 1, il presidente del comitato registra il deferimento della questione sottoposta all’esame del comitato. Non appena il deferimento è registrato, il fascicolo è fornito ai membri del comitato.
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