Art. 32 · Decisione vincolante d’urgenza a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679

Art. 32

Decisione vincolante d’urgenza a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679

In vigore dal 26 nov 2025
Decisione vincolante d’urgenza a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 1.   La richiesta di una decisione vincolante d’urgenza del comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi quattro settimane prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell’articolo 61, paragrafo 8, dell’articolo 62, paragrafo 7, o dell’articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento. Tale richiesta contiene quanto segue: a) una sintesi dei fatti pertinenti, comprese le accuse di violazione del regolamento (UE) 2016/679; b) la misura provvisoria adottata nel territorio dello Stato membro dell’autorità di controllo che richiede la decisione vincolante d’urgenza, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, compresa la giustificazione dell’urgenza dell’intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati; c) informazioni su eventuali misure di indagine adottate sul territorio dello Stato membro dell’autorità di controllo che richiede la decisione vincolante d’urgenza e risposte ricevute dalle parti sottoposte a indagine o qualsiasi altra informazione in possesso di detta autorità di controllo richiedente; d) una giustificazione dell’urgenza dell’adozione di misure definitive, tenendo conto dell’eccezionalità delle circostanze che richiedono l’adozione di tali misure, o la prova che un’autorità di controllo non ha rispettato l’articolo 61, paragrafo 5, o l’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679; e) se l’autorità di controllo richiedente non è l’autorità di controllo capofila, le opinioni dell’autorità di controllo capofila; f) ove applicabile, le opinioni dello stabilimento locale delle parti sottoposte a indagine alle quali sono state rivolte le misure provvisorie a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. 2.   Il comitato può chiedere ulteriori documenti a un’autorità di controllo in relazione alla questione ad esso sottoposta. 3.   Entro una settimana dal ricevimento dei documenti e delle informazioni di cui al paragrafo 1, il presidente del comitato registra il deferimento della questione sottoposta all’esame del comitato. Non appena il deferimento è registrato, il fascicolo è fornito ai membri del comitato. 4.   Se il comitato adotta una decisione vincolante d’urgenza secondo cui devono essere adottate misure definitive, l’autorità di controllo destinataria della decisione le adotta prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. 5.   Se una decisione vincolante d’urgenza stabilisce che non urge adottare misure definitive, l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate seguono la procedura di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679.
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