Art. 31 · Parere d’urgenza a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679

Art. 31

Parere d’urgenza a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679

In vigore dal 26 nov 2025
Parere d’urgenza a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 1.   La richiesta di un parere d’urgenza del comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi quattro settimane prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell’articolo 66, paragrafo 1 di tale regolamento e contiene quanto segue: a) una sintesi dei fatti pertinenti, comprese le accuse di violazione del regolamento (UE) 2016/679; b) la misura provvisoria adottata sul territorio dello Stato membro dell’autorità di controllo che richiede il parere urgente, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, compresa la giustificazione dell’urgenza dell’intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati; c) una giustificazione dell’urgenza dell’adozione di misure definitive, compresa una spiegazione dell’eccezionalità delle circostanze che richiedono l’adozione di tali misure definitive. 2.   Il comitato può chiedere ulteriori documenti a un’autorità di controllo in relazione alla questione ad esso sottoposta ai fini di un parere urgente. 3.   Entro una settimana dal ricevimento dei documenti e delle informazioni di cui al paragrafo 1, il presidente del comitato registra il deferimento della questione sottoposta all’esame del comitato. Non appena il deferimento è registrato, il fascicolo è fornito ai membri del comitato.
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