Art. 29 · Procedura relativa a una decisione a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679

Art. 29

Procedura relativa a una decisione a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679

In vigore dal 26 nov 2025
Procedura relativa a una decisione a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 1.   Quando deferisce una questione al comitato ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, l’autorità di controllo che deferisce la questione fornisce al comitato quanto segue: a) una sintesi dei fatti pertinenti, anche riguardo al trattamento in questione; b) la valutazione di tali fatti pertinenti al fine di stabilire se un’autorità di controllo sia competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, in particolare per determinare se il trattamento debba essere considerate un trattamento transfrontaliero e dove sia ubicato lo stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento; c) le opinioni espresse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento il cui stabilimento principale è oggetto del deferimento; d) le opinioni delle altre autorità di controllo interessate dal deferimento; e) qualsiasi altro documento o informazione che l’autorità di controllo che deferisce la questione ritenga utile e necessario per comporre la questione. 2.   Il comitato può chiedere ulteriori documenti a un’autorità di controllo in relazione alla questione ad esso sottoposta. 3.   Entro una settimana dal ricevimento dei documenti e delle informazioni di cui al paragrafo 1, il presidente del comitato registra il deferimento della questione sottoposta all’esame del comitato. Non appena il deferimento è registrato, il fascicolo è fornito ai membri del comitato.
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