Art. 28 · Consultazione della parte sottoposta a indagine e del reclamante prima dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679

Art. 28

Consultazione della parte sottoposta a indagine e del reclamante prima dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679

In vigore dal 26 nov 2025
Consultazione della parte sottoposta a indagine e del reclamante prima dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 1.   Prima di adottare la decisione vincolante a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, il comitato offre alla parte sottoposta a indagine o, qualora la decisione del comitato possa comportare il rigetto o archiviazione totali o parziali del reclamo, al reclamante la possibilità di comunicare per iscritto le proprie opinioni su eventuali nuovi elementi di fatto o di diritto su cui deve basarsi la sua decisione, comprese le obiezioni pertinenti e motivate cui intende dare seguito nella sua decisione. 2.   Qualora alle parti sottoposte a indagine o al reclamante, a seconda dei casi, sia data la possibilità di comunicare le proprie opinioni conformemente al paragrafo 1, il comitato fissa un termine adeguato, non superiore a due settimane, entro il quale essi possono esprimersi. 3.   Il termine per l’adozione della decisione vincolante del comitato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è sospeso fino a quando la parte sottoposta a indagine o il reclamante, a seconda dei casi, non abbia comunicato le proprie opinioni o, se anteriore, fino alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2518:oj#art-28